1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«1. La fauna selvatica stanziale è patrimonio indisponibile degli ambiti territoriali di caccia, individuati ai sensi dell'articolo 14, di dimensioni provinciali, fatta salva la fauna stanziale proveniente da allevamenti e utilizzata per gare cinofile e per addestramento di cani».
1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censiti, l'indice di densità venatoria minima per la caccia alla selvaggina stanziale per ogni ambito territoriale di caccia».
1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«5. Sulla base di norme regionali e solo per la selvaggina stanziale, ogni cacciatore, previa autorizzazione dell'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia della regione in cui risiede e può avere accesso anche in altri ambiti territoriali di caccia di altre regioni, previa autorizzazione e conseguente pagamento della quota di accesso. Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, con esclusione della